CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO RIPARTENZA IN SICUREZZA

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:

  • siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014;
  • abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
  • siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
  • siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
  • non siano incorse in situazioni di difficoltà alla data del 31.12.2019;
  • risultino in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc);
  • non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135;
  • non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette né alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, né alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 12.01.2019 n. 14.

Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell’IVA, fatturate e pagate a partire dal 1° gennaio 2020:

  • Spese per la formazione del personale in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro con riferimento al rischio epidemiologico;
  • Spese per servizi di consulenza e specialistici inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro:
  • Spese per consulenze per aggiornamento Documento di valutazione dei rischi e dell’ulteriore documentazione di cui al D. L.gs 81/2008 al fine di prevedere l’inserimento e la gestione del rischio di contagio epidemiologico;
  • Spese per studi, consulenze e servizi per ridefinire l’organizzazione degli spazi di lavoro riducendo la prossimità fisica degli addetti e offrendo maggiori garanzie di sicurezza per chi lavora in azienda e per chi viene a contatto con i luoghi di svolgimento dell’attività di impresa.
  • Spese per la ripartenza in sicurezza:
  • Acquisto di dispositivi di sicurezza atti a garantire la distanza interpersonale e la sicurezza nei luoghi di lavoro (es. divisori in plexiglass o altro materiale) comprese eventuali opere edili finalizzate all’installazione dei medesimi;
  • Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per igienizzare/sanificare in autonomia ambienti, strumenti ed indumenti di lavoro;
  • Spese per interventi di igienizzazione e/o sanificazione degli ambienti, degli strumenti e degli indumenti di lavoro;
  • Spese per acquisto di materiali informativi per introdurre o aggiornare la segnaletica necessaria a comunicare le nuove procedure di sicurezza;
  • Acquisto di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea senza contatto (es. termoscanner a raggi infrarossi, ecc.);
  • Acquisto di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle persone e per la disinfezione/sanificazione degli ambienti (es. soluzioni idroalcoliche o a base di cloro).

NON SONO AMMISSIBILI SPESE PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (ES. MASCHERINE, GUANTI, VISIERE PROTETTIVE, ECC.).

 

Ammontare del contributo:
Il contributo camerale sarà pari al 40% delle spese ammissibili, con un minimo di spesa di euro 500,00 (esclusa Iva) e un massimale di contributo di euro 2.000,00 per ciascuna impresa richiedente.
Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo allegando documenti di spesa per una o più azioni tra quelle indicate riferite alla sede legale e/o alle eventuali unità operative comunque situate nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze.

Termini e modalità di presentazione della richiesta:
La domanda, completa della documentazione richiesta, potrà essere inviata dal 21 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 – salvo esaurimento dei fondi stanziati

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